172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Le commissioni competenti per la politica estera sono consultate in caso di progetti essenziali ai sensi dell’articolo 152 capoversi 3 e 4 LParl1segnatamente quando:
in seguito all’attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali è necessario emanare o modificare sostanzialmente una legge federale; o
la rinuncia all’attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri seri svantaggi per la Svizzera.
Una consultazione secondo il capoverso 1 ha luogo sulla base di un progetto di mandato del Consiglio federale. Nel caso di consultazioni urgenti secondo l’articolo 152 capoverso 4 LParl, la consultazione può aver luogo su posizioni provvisorie che la Svizzera intende sostenere nei negoziati.