172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dalla commissione, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o regolamentato generi un conflitto di interesse.
Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:
questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione della commissione o della Confederazione;
l’influenza di un membro della commissione su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua imparzialità non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.
La durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.
Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo all’indennità attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.
Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare al dipartimento competente i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.
Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.
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