172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Ogni membro di una commissione informa su:
le sue attività professionali;
le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.
È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale1.
Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d’interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest’ultimo aggiorna l’elenco di cui all’articolo 8k.2
Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure ha omesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell’autorità competente.3
Nuovo testo giusta la cifra I n. 8.1 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819). ↩
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