172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Il Consiglio federale nomina i membri degli organi di direzione di organizzazioni di diritto pubblico della Confederazione conformemente alle disposizioni organizzative, in particolare i membri del consiglio d’amministrazione o del consiglio d’istituto degli stabilimenti della Confederazione.1
1bis. Se la nomina incombe a un altro organo oppure se una disposizione organizzativa di diritto pubblico o privato prevede la rappresentanza della Confederazione in un organo di direzione, il Consiglio federale designa o nomina i membri del rispettivo organo di direzione, in particolare i rappresentanti che l’assemblea generale deve eleggere e i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù degli articoli 762 e 926 del Codice delle obbligazioni2.3
Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155). ↩