172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Per i membri diconsigli di amministrazione e d’istituto degli stabilimenti della Confederazioneche svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dal consiglio di amministrazione o d’istituto, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione possa generare un conflitto d’interesse.
Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:
questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione dello stabilimento della Confederazione;
l’influenza di un membro del consiglio su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua indipendenza non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.
L’articolo 8etercapoversi 3–6 si applica per analogia.
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