172.213.1Org-DFGPFederal Council Ordinance1 gen 2000Fonte originale
La Confederazione può collaborare con i Cantoni nell’ambito di organizzazioni che offrono consulenza e formazione in materia di polizia e gestire servizi comuni. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo.
Il Consiglio federale concorda con i Cantoni le modalità della collaborazione di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne l’esecuzione dei compiti, l’organizzazione e il finanziamento.
Fedpol può concludere autonomamente convenzioni di natura operativa, tecnica e amministrativa con le autorità cantonali di perseguimento penale al fine di adempiere i suoi compiti legali.1
Footnotes
Introdotta dal n. I 6 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). ↩
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