172.213.1Org-DFGPFederal Council Ordinance1 gen 2000Fonte originale
Conformemente alla legge federale del 24 marzo 19951sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l’IPI è l’autorità competente della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti2.
L’IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento.
L’IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.3
Introdotto dal n. II 10 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩
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