172.213.1Org-DFGPFederal Council Ordinance1 gen 2000Fonte originale
Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale.1
Di principio, gli uffici elaborano gli atti2nazionali e internazionali che rientrano nel loro campo di attività; in ambito internazionale lavorano d’intesa con il DFAE e il DEFR (economia esterna).
Nei relativi campi di attività, assolvono i compiti esecutivi loro assegnati dagli atti nazionali e internazionali di cui al capoverso 2.
Nell’ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera del Paese, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali, d’intesa con il DFAE, il DEFR (economia esterna) e, se del caso, con altri dipartimenti e uffici federali, e partecipano ai lavori di gruppi di esperti nazionali e internazionali e all’elaborazione e all’esecuzione di trattati internazionali.
D’intesa con il DFAE, il Dipartimento stabilisce in quali campi di attività gli uffici sono autorizzati a comunicare con ambasciate e consolati svizzeri e con autorità e servizi esteri.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849). ↩
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU. ↩
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