172.215.1Org-DFFFederal Council Ordinance1 mar 2010Fonte originale
L’AFC persegue i seguenti obiettivi:
1 procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;
Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:
elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
2 informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787). ↩
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