(Org-DFF)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° maggio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),
ordina:
Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1 Obiettivi
- Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.
- Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:
a. finanze della Confederazione:
1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all’indebitamento sull’arco di un ciclo congiunturale,
2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi;
b. imposte:
1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglianza, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica,
2. migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
c*.* politica della piazza finanziaria : contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
d. dogane : all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
e. alcol : conformare il controllo del mercato dell’alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
f*.* gestione dell’Amministrazione:
1. rafforzare l’orientamento ai risultati nella gestione dell’Amministrazione,
2. coordinare la gestione dei rischi dell’Amministrazione federale,
3. garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d’impresa;
g. personale federale:
1. condurre una politica del personale che sia all’avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,
2. garantire una previdenza personale adeguata;
h. prestazioni trasversali : soddisfare, all’insegna dell’economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
i. prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.
- Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3(economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.
Art. 2 Principi delle attività dipartimentali
Il DFF osserva i principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:
- collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni;
- tiene conto delle esigenze dei cittadini;
- promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;
- adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
- persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.
Art. 3 Competenza speciale
- Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 20074sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).
- Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 19585sulla responsabilità.
- Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dicembre 19686sulla procedura amministrativa).
Art. 4 Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative
- Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.
- Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.
Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale
Sezione 1: Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera
Art. 5 Segreteria generale
La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:
- sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
- pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento;
- è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento;
- 7 mette a disposizione servizi logistici e coordina, d’intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all’interno del Dipartimento;
- 8 decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 aprile 20149sulle banche;
- 10 è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 e in generale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale;
- fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;
- 11 .
- 12 esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione assegnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 201813sui servizi finanziari.
Art. 6 Delegato federale al plurilinguismo
- Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.
- Svolge i compiti che gli sono assegnati dall’ordinanza del 4 giugno 201014sulle lingue.
Art. 6a
Art. 6b Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera
- L’Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera esercita la direzione operativa dell’organizzazione «e-government Svizzera». Tale organizzazione è aggregata a livello amministrativo alla SG.
- Attua la Strategia di e-government Svizzera.
Sezione 2: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
Art. 7 Obiettivi e funzioni
- La SFI persegue i seguenti obiettivi:
- essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
- 15 promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanziaria svizzera, l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero;
- 16 tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.
- Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:
- 17 sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
- 18 elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari;
- 19 elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza amministrativa in materia fiscale;
- è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale;
- 20 elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d’intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
- rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;
- 21 cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA;
- 22 cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza;
- 23 informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.
Sezione 3: Amministrazione federale delle finanze
Art. 8 Obiettivi e funzioni
- L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:
- garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;
- prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;
- si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
- si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
- provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;
- Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:
- prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
- mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
- rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
- elabora atti normativi in ambito di:
1. diritto in materia di finanze pubbliche,
2.24 diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
f.25 coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;
g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.
Art. 9 Disposizioni particolari
- L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:
- provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione;
- elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
- allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche;
- 26 gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze»;
- 27 autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.
- L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.
2bis. Gestisce il sistema di informazione per la gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 4 sezione 3 dell’ordinanza del 2 aprile 202528sulla digitalizzazione.29
- Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:
a. l’Ufficio centrale di compensazione comprese le seguenti unità:
1. Finanze e registri centrali,
2. Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari,
3. Cassa svizzera di compensazione,
4. Ufficio AI per assicurati all’estero;
b. la Zecca svizzera (Swissmint).30
- .31
Sezione 4: Ufficio federale del personale
Art. 10 Obiettivi e funzioni
- L’Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi:
- pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
- garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;
- 32 promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi;
- 33 .
- 34 garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.
- Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:
- elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;
- sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l’attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l’Amministrazione federale;
- mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;
- mette a disposizione un’offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l’Amministrazione federale;
- è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l’Amministrazione federale;
- informa gli impiegati dell’Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;
- coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.
Art. 11 Disposizioni particolari
- L’UFPER adempie i seguenti compiti particolari:
- gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale;
- gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF;
- gestisce il centro di formazione dell’Amministrazione federale;
- 35 esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1–31 delegatagli in virtù dell’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 200136sul personale federale.
- Sono aggregati amministrativamente all’UFPER:
- il segretariato dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;
- l’Organo di mediazione per il personale federale.
Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni
Art. 12 Obiettivi e funzioni
- L’AFC persegue i seguenti obiettivi:
- 37 procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
- provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;
- Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:
- elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
- attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- 38 informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
- fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.
Art. 13 Compiti particolari
L’AFC adempie i seguenti compiti particolari:
- sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;
- 39 nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale;
- 40 attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all’articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 201541sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
- allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri;
- 42 riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70–70d della legge federale del 24 marzo 200643sulla radiotelevisione.
Sezione 6: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Art. 14 Obiettivi e funzioni
- L’UDSC44persegue i seguenti obiettivi:
- 45 procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
- gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;
- previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;
- Per raggiungere i suoi obiettivi, l’UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:
- sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;
- garantisce la sicurezza nella zona di confine;
- riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi;
- partecipa all’applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano;
- collabora con l’economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d’imposizione doganale;
- collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d’imposizione doganale.
Art. 15 Compiti particolari
L’UDSC adempie i seguenti compiti particolari:
- nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
- nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali;
- nei limiti delle sue competenze e d’intesa con altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l’adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.
Sezione 7: Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione
Art. 16 Obiettivi
L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:
- fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);
- adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;
- impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.
Art. 17 Compiti
L’UFIT adempie i seguenti compiti:
- sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
- sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;
- gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;
- garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;
- mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;
- garantisce l’interoperabilità della burotica in tutta l’Amministrazione federale;
- garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all’interno dell’Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
- offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell’informatica;
- collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.
Art. 18 Disposizioni particolari
- .46
- L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.47
- L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 202048sulla trasformazione digitale e l’informatica.49
- Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.
Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Art. 19 Obiettivi e funzioni
- L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:
a. provvede, secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 5 dicembre 200850sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare per gli spazi:
1. dell’Amministrazione federale,
2. dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento,
3. dei Tribunali federali,
4. delle rappresentanze svizzere all’estero;
b. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico:
1. dell’Amministrazione federale centrale,
2. delle commissioni decisionali,
3. delle unità aggregate a livello amministrativo all’Amministrazione federale.
- Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:
- provvede a una gestione immobiliare integrale;
- quale servizio centrale d’acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l’approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d’assortimento;
- quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all’attenzione del pubblico e dell’Amministrazione federale;
- è competente dell’allestimento e della pubblicazione di dati federali.
Art. 20 Disposizioni particolari
- L’UFCL adempie i seguenti compiti particolari:
- dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria;
- 51 dirige la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;
- 52 dirige il Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione (CCAP);
- è l’autorità esecutiva della Confederazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 200053sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.
- Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.
Sezione 9: .
Art. 20a
Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata
Sezione 1: .
Art. 21 e 22 {#chap_3/sec_1/art_21_22 omnilex-key=ch-fedlex--172.215.1--21 und 22}
Sezione 2: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Art. 23
- La FINMA è l’autorità che vigila sui mercati finanziari.
- Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA54.
Sezione 3: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Art. 24
- La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all’articolo 4 della legge del 20 dicembre 200655su PUBLICA.
- Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.
Sezione 4: Controllo federale delle finanze
Art. 25 Obiettivi e funzioni
- Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.
- Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:
- il Consiglio federale nella sua vigilanza sull’Amministrazione federale;
- il Parlamento nella sua alta vigilanza sull’Amministrazione e la giustizia.
- Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l’esame delle finanze a tutti i livelli dell’esecuzione del preventivo.
Art. 26 Pareri all’attenzione del Consiglio federale
Nell’ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all’attenzione del Consiglio federale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 27 Regolamento interno
Il DFF emana un regolamento interno conformemente all’articolo 29 OLOGA.
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione
Ordinanza dell’11 dicembre 200056sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.
Art. 29 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 29a Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017
Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201657della legge del 2 giugno 193258sull’alcool (LAlc), l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni:
- le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA);
- la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze;
- la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.
Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018
Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201659della LAlc60:
- l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol;
- la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.
(art. 29)
Modifica del diritto vigente
.61