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Art. 1

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 1 e 2 OPers)

  1. La presente ordinanza si applica al personale di cui all’articolo 1 OPers.1
  2. La competenza per decisioni del datore di lavoro nel quadro della presente ordinanza si fonda sull’articolo 2 OPers.
  3. .2
  4. Nella presente ordinanza il termine «dipartimenti» designa i dipartimenti e la Cancelleria federale.
  5. Per il proprio personale il Ministero pubblico della Confederazione e l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione come datori di lavoro si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401).

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