Torna alla legge

Art. 1a

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 18a OPers)

  1. Il Dipartimento che intende eseguire un progetto pilota redige all’attenzione dell’Ufficio federale del personale (UFPER) un piano contenente le seguenti indicazioni:
    1. breve descrizione del progetto pilota;
    2. indicazioni sullo scopo e sull’utilità del progetto pilota;
    3. cerchia di partecipanti;
    4. calendario per l’attuazione.
  2. Prima di sottoporre al DFF la domanda di esecuzione di progetti pilota, l’UFPER consulta la Conferenza delle risorse umane di cui all’articolo 20 OPers e informa il comitato di seguito delle parti sociali.
  3. Il Dipartimento valuta il progetto pilota e riassume le conclusioni in un rapporto all’attenzione dell’UFPER. Il rapporto deve essere presentato al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto pilota.
  4. L’UFPER coordina i progetti pilota in corso, informa il comitato di seguito delle parti sociali e discute i risultati dei progetti con la Conferenza delle risorse umane.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.