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Art. 19

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Lo stipendio orario di un impiegato corrisponde alla 2100aparte della somma di stipendio annuale e indennità di residenza. Il 13° stipendio mensile è compreso nello stipendio orario.1 1bis. Il diritto ad assegni familiari e a prestazioni che integrano l’assegno familiare è disciplinato negli articoli 51 e 51a OPers.2
  2. L’indennità per i giorni festivi ammonta al 2,97 per cento dello stipendio orario.3
  3. Il supplemento sostitutivo del diritto alle vacanze ammonta a: a. 10,64 per cento per cinque settimane di vacanza;
  1. 13,04 per cento per sei settimane di vacanza;
  2. 15,56 per cento per sette settimane di vacanza.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016 (RU 2016 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1605).

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