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Art. 20

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 52 OPers)

  1. La base per la valutazione di una funzione è costituita dalla descrizione del posto (art. 2).1
  2. La valutazione avviene sulla base delle esigenze della funzione ai sensi dell’articolo 52 capoverso 3 OPers e del confronto con gli altri posti.
  3. .2
  4. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

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