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Art. 26

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 63 OPers)

  1. Si ritengono guadagno determinante: a. per l’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale 1.1 l’ultimo stipendio da esso percepito prima dell’infortunio (inclusi indennità di residenza, assegno familiare, prestazioni che integrano l’assegno familiare e compensazione del rincaro), 2.2 le indennità di funzione e i premi di prestazione versati in virtù degli articoli 46 e 49 OPers nell’anno precedente all’infortunio nonché le indennità percepite ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera a e dell’articolo 70 capoverso 2 OPers, 3.3 le evoluzioni dello stipendio secondo l’articolo 39 capoverso 1 OPers che egli poteva aspettarsi nei tre anni successivi all’infortunio. 4. le indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers, 5. le indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers. b. per il coniuge superstite oppure per il convivente 1. con diritto alle rendite per superstiti ai sensi della legge del 20 dicembre 19464su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) e dell’INSAI con figli: 100 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a, 2. con diritto alle rendite per superstiti ai sensi della LAVS e dell’INSAI senza figli: 85 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a, 3. senza diritto alle rendite per superstiti ai sensi della LAVS e dell’INSAI senza figli: 65 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a; c. per gli orfani 10 per cento del guadagno determinante ai sensi del capoverso 1, se il genitore superstite non ha diritto alle rendite per superstiti ai sensi della LAVS e dell’INSAI; d. per gli orfani di padre e di madre 20 per cento del guadagno determinante ai sensi della lettera a.
  2. In caso di deroga al sistema di stipendio dell’Amministrazione federale il guadagno determinante è stabilito d’intesa con l’UFPER.
  3. Le prestazioni in caso d’infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale sono versate soltanto nei limiti in cui l’impiegato interessato, il coniuge, il convivente e i figli possono far valere diritti alle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione.
  4. In caso di decesso dell’impiegato a seguito di un infortunio sul lavoro i superstiti ricevono un contributo dell’importo di 5000 franchi per le spese del rito funebre.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

  4. RS 831.10

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