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Art. 27

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 57 cpv. 3 OPers)

  1. Le prestazioni della Confederazione possono essere temporaneamente o durevolmente ridotte oppure in casi particolarmente gravi rifiutate se:
    1. l’impiegato ha causato o peggiorato l’evento dannoso intenzionalmente o nel compimento intenzionale di un crimine o di un delitto; oppure
    2. l’impiegato si è esposto consapevolmente a un pericolo eccezionale o ha affrontato un’impresa rischiosa.
  2. In caso di grave negligenza sono determinanti i principi dell’articolo 37 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni.

Footnotes

  1. RS 832.20

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