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Art. 28

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 64 e 64a OPers)1

  1. Gli impiegati lavorano di regola da lunedì a venerdì in una fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22. Per motivi aziendali il tempo di lavoro può subire mutamenti, può essere esteso al sabato oppure limitato nel senso di un orario di lavoro fisso.2
  2. All’interno delle fasce orarie di cui al capoverso 1 possono essere fissati orari di lavoro e di presenza obbligatori. Si tiene conto delle esigenze degli impiegati nei limiti delle possibilità dell’azienda. 2bis. In via eccezionale, il lavoro può essere svolto sul tragitto per recarsi al lavoro se il compito, la durata e le condizioni del viaggio rendono possibile l’adempimento del lavoro. Le ore di lavoro prestate in tal senso sono computate integralmente.3
  3. Il lavoro giornaliero che dura più di sette ore dev’essere interrotto con una pausa di almeno 30 minuti. La pausa conta come tempo di lavoro quando all’impiegato non è consentito lasciare il posto di lavoro.
  4. Per ogni mezza giornata lavorativa gli impiegati possono prendere una pausa di 15 minuti. Le pause contano come tempo di lavoro.
  5. La durata massima del lavoro non può mediamente superare le 45 ore settimanali sull’arco di un anno civile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).

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