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Art. 3

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 16 OPers)

  1. I superiori possono concordare con i loro collaboratori obiettivi relativi alle prestazioni, al comportamento e allo sviluppo professionale.
  2. Gli obiettivi relativi al comportamento si riferiscono alle competenze necessarie e alle esigenze secondo il codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale.

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