Torna alla legge

Art. 2

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 16 OPers)

  1. Nella descrizione del posto il datore di lavoro stabilisce i compiti, le facoltà e le responsabilità inerenti alla singola funzione.
  2. La descrizione del posto contiene almeno le seguenti indicazioni:
    1. la funzione;
    2. l’unità organizzativa;
    3. la funzione del superiore diretto;
    4. le esigenze che il collaboratore deve soddisfare e le competenze necessarie;
    5. i compiti, le facoltà e le responsabilità;
    6. il numero di collaboratori subordinati;
    7. la classe di stipendio e la data della valutazione della funzione secondo l’articolo 52 OPers.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.