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Art. 40

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 68 OPers)

  1. Agli impiegati può essere concesso, tenuto conto delle esigenze aziendali e dell’oggetto del congedo, un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.
  2. Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:
    1. partecipazione attiva o collaborazione a significative manifestazioni culturali e sportive: il tempo necessario fino a un massimo di otto giorni di lavoro all’anno;
    2. attività in un’associazione professionale del personale della Confederazione:
    1. per il presidente centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 40 giorni lavorativi all’anno, 2. per i membri della direzione o del Comitato centrale: il tempo necessario fino a un massimo di 20 giorni lavorativi all’anno, 3. per gli altri impiegati: il tempo necessario per l’attività in organi dell’associazione fino a un massimo di otto giorni lavorativi all’anno; c. esercizio di una funzione pubblica: il tempo necessario fino a un massimo di 15 giorni lavorativi all’anno; d. perfezionamento, specialmente di natura sindacale: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi in due anni; e. operazioni all’estero in corpi volontari in caso di catastrofe nonché nell’ambito di azioni di preservazione della pace e di buoni uffici: il tempo necessario fino a un massimo di sei mesi in due anni; f. partecipazione a gare sportive internazionali: il tempo necessario fino a un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno; g.1 partecipazione a offerte di Gioventù e Sport (G+S) in una funzione dirigenziale e partecipazione a corsi per monitori di G+S nonché a corsi per monitori dei partner di G+S: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi all’anno.
  3. Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
    1. 2 matrimonio, compreso il matrimonio civile: 1 giorno lavorativo;
    2. 3 .
    3. 4 assistenza a un familiare o al partner in caso di malattia o infortunio, se l’assistenza da parte dell’impiegato è necessaria: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;
    4. decesso del coniuge, del convivente, di un genitore o di un figlio: tre giorni lavorativi;
    5. decesso di un altro parente o di un terzo per consentire la partecipazione al rito funebre: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;
    6. trasloco: il tempo necessario fino a un massimo di 1 giorno lavorativo;
    7. convocazione da parte di un’autorità: il tempo necessario nei limiti in cui l’appuntamento non può essere spostato fuori dall’orario di lavoro e non si tratta di una questione privata;
    8. 5 brevi assenze per consultazione del medico o del dentista: il tempo necessario per la visita e al massimo un’ora per il viaggio di andata e ritorno, ma l’assenza sommata alle ore di lavoro effettuate non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta; il congedo può essere negato se gli appuntamenti pianificabili per consultazione del medico o del dentista non sono fissati in orari marginali o nei giorni di libero senza ragioni plausibili;
    9. 6 partecipazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.
  4. I giorni di congedo presi di cui ai capoversi 2 e 3 sono computati sulla durata dell’impiego.7 4bis. I giorni di congedo non presi di cui ai capoversi 2 e 3 decadono senza indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro.8
  5. In caso di concessione di congedi, in particolare di quelli di più lunga durata e non pagati, la persona interessata è informata sull’obbligo di mantenimento delle assicurazioni sociali e sono inoltre con essa concordati:
    1. le condizioni della ripresa del lavoro;
    2. il computo o meno del congedo sulla durata dell’impiego;
    3. la continuazione o meno della previdenza professionale nonché in particolare l’obbligo di versare i contributi.
  6. In caso di modifica del tasso di occupazione, i restanti giorni di congedo vengono riportati nel nuovo rapporto di lavoro.9

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del DFF del 18 nov. 2020 (RU 2020 5399). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).

  3. Abrogata dalla cifra I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 301).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

  6. Introdotta dalla cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).

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