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Art. 40a

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 68 OPers)

  1. Durante il primo anno di vita del bambino, per l’allattamento e il tiraggio del latte materno è concesso per ogni figlio un tempo retribuito per l’allattamento pari a:
    1. 30 minuti per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore;
    2. 60 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore;
    3. 90 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore.
  2. La durata del lavoro giornaliero è calcolata in base alle ore di lavoro effettivamente prestate e al tempo retribuito concesso alla madre per l’allattamento nel corso del giorno lavorativo. La somma del tempo di lavoro e del tempo concesso per l’allattamento non deve superare la durata giornaliera del lavoro convenuta.

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