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Art. 41a

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 10 OPers)

  1. I viaggi di servizio sono ammessi soltanto se sono necessari e se l’obiettivo del viaggio non è raggiungibile attraverso l’impiego di tecnologie dell’informazione e della comunicazione o tramite un’organizzazione del lavoro ottimizzata.
  2. I viaggi di servizio sono effettuati con i mezzi di trasporto pubblici, in bicicletta o a piedi. Se è necessario l’impiego di un veicolo a motore, laddove possibile occorre combinare i mezzi di trasporto pubblici con il car sharing o utilizzare il covetturaggio (car pooling).
  3. In caso di utilizzo di veicoli a motore appartenenti alla Confederazione, tra i veicoli adeguati a disposizione occorre scegliere quello con il minor consumo energetico e il tenore di emissioni di CO2più basso.

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