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Art. 42

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 10 e 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)1

  1. .2
  2. L’utilizzo di veicoli a motore privati per i viaggi di servizio può essere autorizzato se ne risulta un notevole risparmio di tempo o denaro e se non sono disponibili veicoli della Confederazione adeguati.3
  3. In casi giustificati il servizio competente può rilasciare un’autorizzazione generale per l’utilizzo di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio. L’autorizzazione è limitata a un anno. Se per motivi di servizio l’impiegato ha costantemente bisogno di utilizzare un veicolo a motore privato, l’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo più lungo.4
  4. I viaggi in aereo possono essere autorizzati se la loro durata è inferiore a quella del viaggio in treno e se:
    1. la durata del viaggio in treno è di almeno 6 ore; oppure
    2. la durata del viaggio in treno è inferiore a 6 ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.5
  5. D’intesa con l’UFPER, la Centrale viaggi della Confederazione (CVC) stabilisce la durata determinante dei viaggi di servizio in treno con partenza da Berna verso le maggiori destinazioni europee. L’UFPER pubblica la relativa lista sulla sua pagina Intranet.6
  6. In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. A tale scopo, tiene conto della conciliabilità tra famiglia e lavoro e di eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia, nonché delle esigenze aziendali.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 796).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).

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