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Art. 44

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Per pernottamenti con colazione in un albergo sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 200 franchi per notte; in casi eccezionali e giustificati, tali spese possono essere rimborsate fino a un massimo di 275 franchi per notte.
  2. Per pernottamenti in alloggi messi a disposizione da locatori privati o commerciali sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 150 franchi per notte.

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