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Art. 43

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)

  1. Le spese per i pasti fuori del luogo di lavoro o di domicilio sono rimborsate con i seguenti importi forfettari:
    1. 15 franchi per la colazione;
    2. 30 franchi per il pranzo o la cena.1
  2. Il servizio competente può rimborsare con questi importi forfettari le spese per pasti nel luogo di lavoro resi necessari da ragioni di servizio.
  3. In casi giustificati al posto degli importi forfettari si possono rimborsare le spese effettive.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

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