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Art. 48

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 72 cpv. 2 lett. b e c OPers)

  1. Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti è determinato in base alle spese usuali e ammissibili sul posto. 1bis. In caso di viaggi di servizio all’estero le spese devono essere pagate mediante la Travelcard della Confederazione (carta di credito aziendale per gli impiegati della Confederazione).1
  2. È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 9 dicembre 20222concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali3.4

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

  2. FF 2022 3078

  3. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 9 dic. 2022.

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

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