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Art. 49

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 72 cpv. 2 lett. d OPers)

  1. Agli impiegati sono rimborsate le spese di trasloco se:
    1. il datore di lavoro ha loro assegnato un nuovo luogo di lavoro; oppure
    2. il datore di lavoro ha loro imposto di prendere o lasciare un alloggio di servizio.
  2. Se il trasloco da un alloggio di servizio avviene per cessazione del rapporto di lavoro, non sono rimborsate spese di trasloco.
  3. I dipartimenti disciplinano i dettagli nel proprio settore.

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