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Art. 50

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 72 cpv. 2 lett. e OPers)

  1. Agli impiegati con compiti di rappresentanza periodici direttamente sottoposti al capo di Dipartimento o al Cancelliere della Confederazione, il Dipartimento può versare un importo forfettario fino a un massimo di 10 000 franchi all’anno.
  2. Nella determinazione dell’importo forfettario si tiene adeguatamente conto della funzione, dell’entità degli compiti di rappresentanza nonché della presenza del coniuge o del convivente.
  3. Il capo di Dipartimento e il Cancelliere della Confederazione possono autorizzare il versamento di un importo forfettario ad altri impiegati del loro ambito di competenze se sono loro assegnati compiti di rappresentanza periodici.
  4. In singoli casi giustificati possono essere versati d’intesa con l’UFPER importi per le spese di rappresentanza superiori all’importo previsto al capoverso 1.
  5. Gli importi forfettari non costituiscono reddito, né sono soggetti all’obbligo di conteggio.

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