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Art. 52

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 73 OPers)

  1. Il premio di fedeltà è esigibile il giorno del compimento degli anni d’impiego necessari.1
  2. Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni dalla sua esigibilità.
  3. L’importo in contanti dipende dalle componenti dello stipendio assicurabile ai sensi dell’allegato 2 OPers, percepito dall’impiegato il giorno dell’esigibilità. Non si tiene conto dei premi di prestazione secondo l’allegato 2 lettera h OPers.2
  4. In caso di orario di lavoro irregolare o di tasso di occupazione variabile, il premio di fedeltà è versato corrispondentemente al tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Determinante per il calcolo dell’importo in contanti è lo stipendio annuale computato al 100 per cento al momento della esigibilità del premio.
  5. Se al momento del versamento del premio di fedeltà il tasso di occupazione dell’impiegato è inferiore al suo tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni, possono essere concessi al massimo i seguenti giorni di congedo pagato:
    1. 3 .
    2. 11 giorni dopo dieci o quindici anni d’impiego;
    3. 22 giorni dopo ulteriori cinque anni d’impiego.4
  6. Il resto dei premi di fedeltà di cui al capoverso 5 è corrisposto in contanti.5
  7. In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di congedo occorre dividere la durata complessiva dei restanti giorni di congedo del precedente tasso di occupazione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. Per quanto concerne il numero massimo possibile di giorni di congedo si applicano per analogia i capoversi 5 e 6.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

  3. Abrogata dalla cifra I dell’O del DFF del 7 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3157).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

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