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Art. 53

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 76 OPers)

  1. Gli impiegati hanno diritto a:1 a. un abbonamento metà-prezzo gratuito delle FFS ; oppure b. un abbonamento generale «adulti» a prezzo ridotto delle FFS .
  2. Il datore di lavoro determina le riduzioni per l’abbonamento generale. Ammontano alle seguenti percentuali per gli impiegati che con questo abbonamento:
    1. effettuano fino a 59 viaggi di servizio all’anno: 25 per cento;
    2. effettuano 60 o più viaggi di servizio all’anno: 100 per cento.2
  3. Per i viaggi di servizio deve essere utilizzato l’abbonamento. Sono considerati viaggi di servizio ai sensi del capoverso 2 gli impieghi professionali al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio degli impiegati.3
  4. In luogo di abbonamenti generali ai sensi del capoverso 2 lettera b, possono essere rilasciati eccezionalmente abbonamenti di percorso oppure altri titoli di trasporto se ciò è più vantaggioso per la Confederazione.4
  5. L’abbonamento generale ricevuto con una riduzione di cui al capoverso 2 lettera b deve essere restituito al datore di lavoro:
    1. in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
    2. a seguito del venir meno delle condizioni di cui al capoverso 2.5
  6. Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale viene rimborsato il 15 per cento del prezzo dell’abbonamento generale «adulti».6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399). La correzione dell’8 giu. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 326).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 30 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 755).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).

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