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Art. 61

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Gli impiegati comunicano al servizio competente la loro assenza dal lavoro per malattia o infortunio.
  2. In caso di assenza superiore a cinque giorni di lavoro essi forniscono un certificato medico al servizio competente. In caso di assenze ripetute per malattia tale termine può essere ridotto.
  3. In caso di pandemie che costituiscono una minaccia per la salute pubblica, il termine di cui al capoverso 2 è prorogato a dieci giorni di lavoro. Il DFF stabilisce l’inizio e la fine della misura.1
  4. Gli impiegati che in seguito a malattia o infortunio sono inabili al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi possono recuperare i giorni di vacanza. Se l’inabilità al lavoro dura più di cinque giorni di vacanza consecutivi, i giorni di vacanza in questione possono essere recuperati soltanto su presentazione di un certificato medico. In caso di recupero ripetuto di giorni di vacanza in seguito a malattia o infortunio questo termine può essere ridotto.2
  5. Se il ritorno da un viaggio all’estero è reso impossibile da una malattia o da un infortunio un medico deve certificare la durata dell’incapacità di viaggiare.
  6. Se è prescritta una cura o un soggiorno di convalescenza l’impiegato deve presentare una domanda scritta al servizio competente.3

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFF del 22 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4771).

  2. Introdotto dalal cifra I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3811).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 20 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 618).

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