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Art. 62

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. L’impiegato annuncia in modo veritiero alla propria unità organizzativa i dati necessari per la determinazione e il versamento delle prestazioni del datore di lavoro, in particolare il luogo di residenza, l’età dei figli e le eventuali attività retribuite a favore di terzi.
  2. Se ha sciolto il rapporto di lavoro e riceve prestazioni in virtù dell’articolo 63 OPers, l’impiegato annuncia all’ultima unità organizzativa presso cui era impiegato gli altri redditi da attività lucrativa o rendite.1
  3. Gli impiegati devono essere informati in maniera appropriata dell’obbligo di annuncio in virtù dei capoversi 1 e 2.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

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