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Art. 63

172.220.111.31O-OPersDepartmental Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 108 cpv. 2 OPers)

Il comitato di seguito osserva la prassi delle remunerazioni, come pure le questioni riguardanti il tempo di lavoro e i congedi concernenti in particolare:

  1. la valutazione della funzione;
  2. lo stipendio iniziale (scarti rispetto alla media) e l’evoluzione dello stipendio;
  3. la tutela di una certa uniformità nella struttura degli stipendi tra gli uffici federali e le unità organizzative a essi assimilabili;
  4. il ricorso moderato alla priorità delle esigenze di servizio nel caso di orario flessibile di lavoro;
  5. l’utilizzazione da parte del superiore di un più grande margine di apprezzamento nella concessione dei congedi.

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