172.220.111.4OPDPersFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e le persone responsabili della selezione dei candidati elaborano nel loro ambito i dati dei dossier di candidatura, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.
Al termine della procedura di candidatura, i dati dei candidati assunti sono trasferiti nel dossier personale (art. 19−23) e nel sistema d’informazione per la gestione dei datidel personale (art. 30−38). Fanno eccezione le registrazioni di cui all’articolo 8 capoverso 3.1
I dossier di candidatura cartacei sono restituiti ai candidati non assunti. Eccezion fatta per la lettera di candidatura, gli altri dati sono distrutti entro tre mesi. Sono fatti salvi accordi particolari con i candidati. La durata di conservazione di un dossier può essere prorogata se ciò è necessario per il trattamento di un ricorso secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19952sulla parità dei sessi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617). ↩