172.220.111.4OPDPersFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
I dati contenuti nel SIGDP, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:
l’altro sistema d’informazione sia dotato di una base legale per la comunicazione dei dati e di una base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione;
1 il sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l’articolo 12 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 20202sulla protezione dei dati (LPD);
l’altro il sistema d’informazione sia dotato di un regolamento per il trattamento dei dati;
non sussistano elevati requisiti di sicurezza per i dati degli impiegati.
I dati, purché disponibili, vengono comunicati tramite l’archivio centralizzato delle identità conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 19 ottobre 20163sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM).
La comunicazione dei dati può avvenire attraverso un elenco di destinatari.
Le unità amministrative possono riprendere dal SIGDP i dati non degni di particolare protezione dei loro impiegati ai fini dell’amministrazione del personale nel loro ambito.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 25 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩