172.220.111.4OPDPersFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Nessun dato può essere comunicato a terzi, in particolare ai nuovi datori di lavoro, agli istituti bancari, agli istituti di credito e ai locatori senza il consenso scritto della persona interessata. Chi comunica dati si assicura previamente che la persona interessata abbia dato il proprio consenso.
Il consenso della persona interessata è considerato dato se essa ha designato un’altra persona quale referenza per eventuali informazioni sul proprio conto.
La comunicazione dei dati si limita alle informazioni necessarie allo scopo della domanda.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impiegato che cambia unità all’interno dell’Amministrazione federale. Sono fatti salvi gli articoli 7a , 7b , 22 e 35.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617). ↩
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