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Art. 12

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 5 LPers)

  1. Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell’articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.
  2. I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.
  3. Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:
    1. la composizione del personale;
    2. i costi del personale;
    3. il grado di soddisfazione nel lavoro;
    4. l’esito dei colloqui di valutazione;
    5. 1 l’applicazione del sistema salariale.
  4. Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2.

Footnotes

  1. Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

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