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Art. 11

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

  1. promuovere il plurilinguismo, l’equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
  2. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
  3. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
  4. creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
  5. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
  6. fornire un’informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

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