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Art. 20

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
  1. Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
  2. Il rapporto di lavoro termina senza disdetta:
    1. per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto;
    2. al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
    3. in caso di decesso del collaboratore.

Footnotes

  1. RS 831.10

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