172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:
nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni;
a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.
Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
un mese nel primo anno di servizio;
tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.
In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.
In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.
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