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Art. 22b

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 19 cpv. 4 LPers)

  1. Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 22a capoverso 3 nonché una partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se:
    1. il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale; e
    2. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–d ed f o capoverso 4 LPers.
  2. Sussistono motivi di politica aziendale o del personale in particolare se:
    1. si prevede di sopprimere il posto;
    2. deve essere introdotta una regolamentazione sostenibile per la successione del collaboratore;
    3. per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica.
  3. Nel complesso le prestazioni non possono superare uno stipendio annuo.

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