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Art. 22a

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 31 cpv. 5 LPers)

  1. Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 del regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1).
  2. Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 RP-PF 1.
  3. Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato parziale o integrale, il servizio competente di cui all’articolo 2 può fornire le prestazioni seguenti:
    1. una partecipazione massima del 50 per cento ai costi per il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato secondo l’articolo 33a LPP;
    2. una partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 33 RP-PF 1;
    3. l’assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS3.

Footnotes

  1. RS 172.220.142.1

  2. RS 831.101

  3. RS 831.10

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