172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 31 cpv. 5 LPers)
Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 del regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1).
Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 RP-PF 1.
Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato parziale o integrale, il servizio competente di cui all’articolo 2 può fornire le prestazioni seguenti:
una partecipazione massima del 50 per cento ai costi per il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato secondo l’articolo 33a LPP;
una partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 33 RP-PF 1;
l’assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19472sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS3.