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Art. 28

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 16 LPers)

  1. Dopo aver negoziato con le parti sociali il Consiglio dei PF decide ogni anno, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, se e come accordare una compensazione del rincaro o un aumento dello stipendio reale rispetto alla scala salariale di cui all’allegato 2.
  2. Per l’adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.
  3. Se le misure salariali decise dal Consiglio dei PF corrispondono al massimo a quelle adottate dal Consiglio federale per il personale federale è possibile rinunciare alla revisione parziale della presente ordinanza.

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