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Art. 28a

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 16 LPers)

  1. La compensazione del rincaro è versata su:
    1. lo stipendio;
    2. le prestazioni che integrano l’assegno familiare.
  2. Se il rincaro registrato dopo l’ultimo adeguamento lo giustifica, gli istituti adeguano le seguenti indennità:
    1. le indennità per il lavoro domenicale e notturno;
    2. le indennità per il servizio di picchetto;
    3. le indennità di funzione;
    4. le indennità speciali.

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