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Art. 29

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 15 LPers)

  1. In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un’indennità di funzione.
  2. L’importo dell’indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.
  3. Per l’esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un’indennità di funzione.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

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