172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 17a LPers)
È accordato un congedo di venti giorni lavorativi durante il quale è versato l’intero stipendio:
al padre giuridico in caso di nascita di uno o più figli propri;
al partner registrato in caso di nascita di uno o più figli dell’altro partner;
al padre adottivo in caso di adozione di uno o più figli secondo l’articolo 37 capoverso 4.
Dieci giorni di congedo devono essere presi nei primi sei mesi dopo la nascita o l’adozione, mentre i restanti dieci giorni devono essere presi entro dodici mesi. Il congedo può essere preso in blocco o a giorni.
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