Torna alla legge

Art. 37a

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 17a LPers)

  1. È accordato un congedo di venti giorni lavorativi durante il quale è versato l’intero stipendio:
    1. al padre giuridico in caso di nascita di uno o più figli propri;
    2. al partner registrato in caso di nascita di uno o più figli dell’altro partner;
    3. al padre adottivo in caso di adozione di uno o più figli secondo l’articolo 37 capoverso 4.
  2. Dieci giorni di congedo devono essere presi nei primi sei mesi dopo la nascita o l’adozione, mentre i restanti dieci giorni devono essere presi entro dodici mesi. Il congedo può essere preso in blocco o a giorni.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.