172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 29 cpv. 1 LPers)
In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:1
2 al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS3;
alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 19814sull’assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). ↩