172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 31 cpv. 1−3 LPers)
Il servizio competente di cui all’articolo 2 versa ai collaboratori prestazioni che integrano l’assegno familiare. La somma degli assegni familiari secondo la LAFam1, degli assegni familiari cantonali e della prestazione che integra l’assegno familiare ammonta annualmente al massimo a:
4519franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
2919franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LAFam;
3298franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LAFam.
Se la somma degli assegni familiari secondo la LAFam e degli assegni familiari cantonali supera l’importo di cui al capoverso 1 lettere a–c, il collaboratore non ha diritto alle prestazioni che integrano l’assegno familiare.
Dalle prestazioni che integrano l’assegno familiare sono dedotti i seguenti assegni familiari:
gli assegni familiari percepiti da altre persone per lo stesso figlio secondo la LAFam e gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari;
gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia obbligatori o sovraobbligatori percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un’altra autorità per lo stesso figlio.
I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento.
Le prestazioni che integrano l’assegno familiare sono adeguate al rincaro.