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Art. 41b

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

  1. L’autorità competente secondo l’articolo 2 può versare la metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave.
  2. L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

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