172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 32k cpv. 2 LPers)
Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS1possono ottenere una rendita transitoria regolamentare.
Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato:
chiede il pensionamento parziale o integrale;
ha compiuto 62 anni;
nel periodo immediatamente precedente al pensionamento ha lavorato per almeno cinque anni in un istituto del settore dei PF;
ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un persistente elevato carico fisico o psichico; e
chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria.
Le attività di cui al capoverso 2 lettera d si presentano nei casi seguenti:
attività con esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono mettere in pericolo la salute;
attività esercitate in un ambiente di lavoro difficile, segnatamente in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione;
attività con elevati carichi per l’apparato locomotore;
attività con un elevato rischio d’infortunio;
attività molto ripetitive, monotone o emotivamente gravose che possono provocare un elevato carico psichico;
attività che, per loro natura, comportano un forte carico psichico dovuto alla pressione esercitata sul piano dei risultati, delle aspettative o dell’innovazione oppure alla continua necessità di adeguarsi a tecniche e tecnologie molto recenti e scarsamente sperimentate;
attività con orari di lavoro costrittivi come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi o il lavoro notturno.
Il Consiglio dei PF determina d’intesa con i due politecnici federali e con gli istituti di ricerca le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.
La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 5.
Il servizio competente per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2 verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il tasso di occupazione medio del collaboratore.